L’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Pertanto, deve essere disapplicato nei casi in cui l’anzianità risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato.
Con la Sentenza n.31149 del 28 novembre 2019, la Cassazione ha sancito che per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato. Pertanto, non può essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489 e non possono essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro. L’anzianità da riconoscere al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo deve essere calcolata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
L’articolo 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1990/70/CE. Una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, il Giudice è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine l’intero servizio prestato.
Le Sentenze n. 31149 e n.31150 del 28 novembre 2019 pongono fine all’incertezza giurisprudenziale che era sorta dopo la Sentenza “Motter” della Corte di Giustizia Europea.
Valutazione del servizio pre ruolo ai fini dell’anzianità di servizio dei dipendenti MIUR
Per quanto concerne la valutazione del servizio pre ruolo prestato dal personale tecnico amministrativo (ATA) e dal personale docente, la questione è sorta dalla denuncia avanzata da molti docenti e personale ATA riguardo l’illegittimità delle norme interne. L’anzianità di servizio di ruolo, pre-ruolo e altro ruolo per i trasferimenti a domanda e per la mobilità professionale è valutata ai sensi delle lettere A, A1, B e B1 della Tabella A e delle medesime lettere della Tabella B. Nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso. L’anzianità di ruolo comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità. L’anno di servizio di ruolo si valuta se si è prestato un servizio di almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o fino al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
Personale Scolastico: diritto alla progressione economica del personale a tempo determinato
Molti Docenti e Personale ATA hanno avanzato una denuncia relativa all’illegittimità delle norme interne che escludono per il personale non di ruolo la progressione economica per fasce stipendiali che viene assicurata a quello di ruolo. Inoltre, al fine di attribuire la fascia stipendiale del lavoratore, viene valutato solo parzialmente il servizio pre-ruolo prestato, considerandolo integralmente solo per i primi quattro anni e per 2/3 per gli anni successivi. Tali normative sono state ritenute illegittime dai lavoratori che hanno fatto ricorso al giudice del lavoro in quanto violano il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
La Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale il personale scolastico a tempo determinato ha diritto a conseguire la medesima progressione economica riconosciuta al personale a tempo indeterminato.
La Sentenza della Cassazione del 05.08.2019 n. 20918 ha ribadito:
“nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Ricostruzione della carriera personale docente
Per la ricostruzione di carriera dei docenti, l’articolo 11, comma 14 della legge 03.05.1999 n. 124 riconosce un regime di favore per il personale docente non di ruolo al quale, se ha svolto il servizio per almeno 180 giorni, è riservata una valutazione maggiore di quella effettiva attraverso la equiparazione ad anno intero di una durata che è stata inferiore ai 365 giorni. La normativa nazionale è stata ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia Europea, che ha demandato al Giudice Nazionale il compito di verificare se vi sia stata una discriminazione.