E’ doveroso analizzare brevemente le differenze sostanziali tra previdenza sociale ed assistenza sociale.
La Previdenza sociale è uno strumento di politica sociale riservato alle classi lavoratrici che garantisce determinate prestazioni allo scopo di intervenire su conseguenze dannose derivanti da eventi previsti e preventivamente individuati dal legislatore.
I rischi coperti dalle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) sono: infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità o inabilità al lavoro, disoccupazione involontaria (artt. 2114 e successivi), vecchiaia, tubercolosi. Il fondo per la previdenza sociale è alimentato dai contributi assicurativi pagati in parte dal datore di lavoro ed in parte dal soggetto assicurato. Possono essere, eventualmente, integrati dallo Stato. L’assicurazione è obbligatoria ed automatica.
L’Assistenza sociale, attuata direttamente dagli organi di PA, si basa su prestazioni di vario tipo riservate a chiunque si trovi in stato di necessità (lavoratore e non). Attinge al finanziamento pubblico (imposte fiscali). Esempi tipici di assistenza sociale sono la pensione e l’assegno, l’indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi e sordomuti, pensione sociale per over 65. Certe prestazioni sono cumulabili con quelle di previdenza sociale, altre no.
Previdenza Sociale: il diritto alla Naspi
La Naspi (o indennità di disoccupazione INPS) è un ammortizzatore sociale. Per avere diritto alla Naspi occorrono almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti al licenziamento ed almeno 30 giorni di lavoro svolto nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.
Questo strumento è destinato a lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti e soci di cooperativa con rapporto subordinato.
Assistenza sociale: l’invalidità civile
Sono considerati invalidi civili i cittadini con mutilazioni congenite o acquisite, responsabili di una riduzione dell’abilità lavorativa o di studio. Per ogni mutilazione viene stabilita dal Ministero della Salute ed assegnata una percentuale: la somma delle percentuali dev’essere pari o superiore al 33%. Non rientrano in questa categoria gli invalidi per lesioni causate sul lavoro o in pubblico servizio ed invalidi di guerra.
L’invalidità civile è uno strumento di assistenza sociale per inabili al lavoro (art. 38 della Costituzione italiana) secondo la Legge 104 del 5 febbraio 1992 e consiste in prestazioni economiche (come assegni, pensioni, indennità) e non economiche (come assistenza sanitaria ed agevolazioni fiscali).
Fondo Garanzia per il versamento del TFR
Il TFR è la somma di denaro che il datore di lavoro versa al dipendente al termine del rapporto lavorativo indipendentemente dalla causa di cessazione. Il diritto a richiedere il pagamento del TFR cade in prescrizione dopo 5 anni (ex art. 2948 co. 5^ c.c.) e bisognerà attivarsi per vie legali altrimenti si rischia di perderlo.
Possono accedere al Fondo di Garanzia per il versamento del TFR tutti i lavoratori dipendenti o gli eredi dei lavoratori in caso di decesso. Sono escluse alcune categorie di lavoratori: dipendenti da amministrazioni statali e parastatali, Regioni, Province, Comuni, giornalisti professionisti (INPGI), iscritti al Fondo Esattoriali e al Fondo Dazieri, impiegati e dirigenti di aziende agricole.
Assistenza e previdenza sociale: a chi rivolgersi per tutelare i propri diritti
Sono molte le persone che necessitano di tutelare i propri diritti in tema di previdenza sociale per un motivo o per l’altro.
Lo Studio, fiduciario di Istituti di Patronato, ha sviluppato un settore specializzato in questioni di assistenza e previdenza sociale, con particolare riferimento a:
1) questioni relative all’invalidità civile, patrocinando gli assistiti in caso di respingimento della domanda ovvero in caso di mancata risposta entro i termini di legge;
2) domande giudiziali volte al riconoscimento del diritto alla NASpI od al pagamento del diritto già riconosciuto;
3) domande di accesso e tutela giudiziaria con riguardo al Fondo Garanzia per il versamento del TFR e delle ultime 3 mensilità lavorative in luogo del datore di lavoro in caso d’insolvenza di quest’ultimo;
4) opposizioni avverso riscossione coattiva di crediti previdenziali;
3) riconoscimento giudiziale di versamenti previdenziali non riconosciuti.